Art. 15.
(Disposizioni in materia di responsabilità).

      1. Per gli amministratori e per i dipendenti dell'Osservatorio si osservano le disposizioni

 

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vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
      2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dell'Osservatorio è personale e non si estende agli eredi.